Testo unico›Titolo I›Sez. I
Art. 5
Art. 12, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492 - Art. 10, commi 1° a 3°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812.
In vigore dal 22 dic 1933
(, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492 - , commi 1° e 3°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812).
Con decreti Reali, promossi dal Ministro per l'educazione nazionale, dì concerto con quello per le finanze, può essere disposta:
a) la fusione di Istituti superiori agrari e di medicina veterinaria esistenti nella medesima sede o in sedi finitime;
b) l'aggregazione di Istituti superiori di medicina veterinaria alle Università.
I decreti Reali di cui sopra saranno emanati su conforme parere del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, e conterranno le modalità delle fusioni o aggregazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-5