Testo unicoCapo III

Art. 22

Art. 1, R. decreto 9 dicembre 1923, n. 2892 - Art. 19, decreto 28 agosto 1924, n. 1618.

In vigore dal 22 dic 1933
Le Università e gli Istituti superiori sono autorizzati à stipulare particolari accordi, in virtù dei quali gli studenti di una Università o Istituto possano seguire, agli effetti del conseguimento del titolo cui aspirano, gli insegnamenti di determinate materie in altro Istituto o Università della stessa sede, in cui tali insegnamenti sono impartiti.
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