Testo unicoCapo III

Art. 23

Art. 6, R. decreto-legge 23 ottobre ,1927, n. 2105.

In vigore dal 22 dic 1933
I direttori delle Scuole di perfezionamento, dei Corsi di perfezionamento dei Seminari e degli Istituti scientifici delle Università e degli Istituti superiori, debbono alla fine di ogni anno accademico inviare al Ministero una dettagliata relazione sull'attività didattica e scientifica svolta negli Istituti ai quali sono preposti, allegando ad essa documenti ed eventuali pubblicazioni,
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-23

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