Testo unicoCapo III

Art. 26

Art. 2, R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1977.

In vigore dal 22 dic 1933
Nel corso di studi propedeutici per l'ingegneria gli studenti sono tenuti a frequentare ed a sostenere gli esami di profitto nelle seguenti discipline: analisi algebrica ed infinitesimale geometria analitica e descrittiva con elementi di proiettiva; fisica sperimentale (corso biennale); chimica generale inorganica con elementi di chimica organica; meccanica razionale; disegno di ornato e di architettura (corso biennale). Le norme relative alla ripartizione dei detti insegnamenti nei due anni di corso ed agli esami di profitto sono contenute negli statuti delle Università e degl'Istituti superiori di ingegneria.
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