Testo unico›Capo III
Art. 26
Art. 2, R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1977.
In vigore dal 22 dic 1933
Nel corso di studi propedeutici per l'ingegneria gli studenti sono tenuti a frequentare ed a sostenere gli esami di profitto nelle seguenti discipline:
analisi algebrica ed infinitesimale geometria analitica e descrittiva con elementi di proiettiva;
fisica sperimentale (corso biennale);
chimica generale inorganica con elementi di chimica organica;
meccanica razionale;
disegno di ornato e di architettura (corso biennale).
Le norme relative alla ripartizione dei detti insegnamenti nei due anni di corso ed agli esami di profitto sono contenute negli statuti delle Università e degl'Istituti superiori di ingegneria.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-26