Testo unicoCapo III

Art. 27

Art. 1, R. decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549.

In vigore dal 22 dic 1933
Nelle città, che sono sede di Facoltà di medicina e Chirurgia, gli ospedali aventi una complessiva media giornaliera di ricoverati non superiori a 600 saranno trasformati in ospedali clinici a seconda dei bisogni dell'insegnamento. Potranno essere trasformati in ospedali clinici anche gli Ospedali che abbiano una media giornaliera di ricoverati superiore a quella anzidetta, quando ciò sia richiesto, per le esigenze dell'insegnamento, dal Ministro dell'educazione nazionale. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a tutte le altre pubbliche istituzioni che, sotto diverso nome, adempiono ai fini dell'assistenza ospedaliera.
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