Testo unicoCapo III

Art. 24

Art. 10, commi 2° e 3°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812.

In vigore dal 22 dic 1933
Con decreto Reale promosso dal Ministero dell'educazione nazionale, può essere disposta la soppressione di Facoltà, Scuole o insegnamenti universitari, oppure la fusione di Facoltà o Scuole appartenenti alla stessa Università. Il decreto relativo sarà emanato, su conforme parere del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, e conterrà le modalità della soppressione o fusione.
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