Testo unicoCapo III

Art. 28

Art. 2, R. decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549.

In vigore dal 22 dic 1933
Nelle città che sono sedi di Facoltà di medicina e chirurgia, le amministrazioni degli ospedali legalmente riconosciuti come istituzioni pubbliche di beneficenza e non trasformati in ospedali clinici per l'insegnamento, hanno l'obbligo di mettere a disposizione delle cliniche universitarie gl'infermi accolti nelle ultime 24 ore, i quali siano ritenuti necessari agli scopi dell'insegnamento. A tal fine, trasferimento degl'infermi dalle sale di deposito ai reparti di cura, sarà effettuato, salvo i casi di urgenza, con concorso di un delegato delle cliniche universitarie, cui spetterà di provvedere alla scelta degli infermi necessari agli scopi suddetti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-28

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