Testo unicoCapo III

Art. 33

Art. 8, decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549.

In vigore dal 22 dic 1933
Nei Consigli di amministrazione di tutte le pubbliche istituzioni, di cui all', saranno ammessi due rappresentanti dell'Università, designati dal senato accademico con tutte le facoltà degli altri consiglieri, per tutti gli affari attinenti ai rapporti fra le dette istituzioni e le cliniche.
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