Testo unico›§ 5
Art. 36
Art. 1, R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615.
In vigore dal 22 dic 1933
Presso le Regie Università e presso i Regi Istituti superiori d'ingegneria sono istituite Scuole speciali o di perfezionamento e Corsi speciali di storia militare o di cultura scientifica relativa alla tecnica militare con lo scopo:
a) di promuovere e sviluppare l'attività, scientifica per quanto riguarda la tecnica militare;
b) di dare una preparazione scientifica speciale agli studenti che debbono prestare servizio quali ufficiali di complemento nelle Forze armate dello Stato;
c) di preparare laureati e diplomati specializzati per le industrie che interessano la difesa nazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-36