Testo unico§ 5

Art. 36

Art. 1, R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615.

In vigore dal 22 dic 1933
Presso le Regie Università e presso i Regi Istituti superiori d'ingegneria sono istituite Scuole speciali o di perfezionamento e Corsi speciali di storia militare o di cultura scientifica relativa alla tecnica militare con lo scopo: a) di promuovere e sviluppare l'attività, scientifica per quanto riguarda la tecnica militare; b) di dare una preparazione scientifica speciale agli studenti che debbono prestare servizio quali ufficiali di complemento nelle Forze armate dello Stato; c) di preparare laureati e diplomati specializzati per le industrie che interessano la difesa nazionale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-36

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