Testo unico›§ 5
Art. 41
Art. 6, R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615.
In vigore dal 22 dic 1933
Agli studenti appartenenti alle leve di terra e di mare che hanno seguito almeno due corsi di storia o di tecnica militare e hanno superato i relativi esami sono concesse particolari agevolazioni nell'adempimento dei loro obblighi militari secondo norme stabilite con ulteriori, disposizioni emanate e, occorrendo, modificate su proposta dei Ministri competenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-41