Testo unico§ 5

Art. 41

Art. 6, R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615.

In vigore dal 22 dic 1933
Agli studenti appartenenti alle leve di terra e di mare che hanno seguito almeno due corsi di storia o di tecnica militare e hanno superato i relativi esami sono concesse particolari agevolazioni nell'adempimento dei loro obblighi militari secondo norme stabilite con ulteriori, disposizioni emanate e, occorrendo, modificate su proposta dei Ministri competenti.
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