Testo unico§ 5

Art. 42

Art. 7, R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615.

In vigore dal 22 dic 1933
Per contribuire alle spese occorrenti per la costituzione ed il funzionamento delle Scuole e dei Corsi indicati nell' è inscritta annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale la somma di L. 80.000. Detta somma verrà ripartita con decreto Reale su proposta del Ministro dell'educazione nazionale e sentita la Commissione suprema di difesa, fra le Regie Università e i Regi Istituti superiori di ingegneria.
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