Testo unico›§ 5
Art. 42
Art. 7, R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615.
In vigore dal 22 dic 1933
Per contribuire alle spese occorrenti per la costituzione ed il funzionamento delle Scuole e dei Corsi indicati nell' è inscritta annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale la somma di L. 80.000.
Detta somma verrà ripartita con decreto Reale su proposta del Ministro dell'educazione nazionale e sentita la Commissione suprema di difesa, fra le Regie Università e i Regi Istituti superiori di ingegneria.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-42