Testo unico§ 5

Art. 43

Art. 8, R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615.

In vigore dal 22 dic 1933
Nelle Università ed Istituti superiori liberi possono essere istituite le Scuole ed i corsi indicati nell' a totale carico delle Università e degli Istituti stessi.
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