Testo unico§ 5

Art. 39

Art. 4, R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615.

In vigore dal 22 dic 1933
Alle Scuole speciali o di perfezionamento possono essere iscritti: a) coloro che hanno conseguito una laurea o un diploma in una Università o in un Istituto d'istruzione superiore; b) gli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina e della Aeronautica i cui titoli di studio siano riconosciuti idonei dal senato accademico; c) gli studenti delle Università e degli Istituti superiori. Le norme di cui al comma quarto dell' debbono determinare anche le condizioni e modalità di iscrizione.
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