Testo unico›Capo III
Art. 35
Art. 10, R. decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549.
In vigore dal 1 dic 1964
Le disposizioni di cui agli non si applicano agli ospedali dipendenti dall'Amministrazione del Pio Istituto di Santo Spirito e degli Ospedali riuniti di Roma.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-35