Art. 35 · Art. 10, R. decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549.
Testo unicoCapo III

Art. 35

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Art. 10, R. decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549.

In vigore dal 1 dic 1964
Le disposizioni di cui agli non si applicano agli ospedali dipendenti dall'Amministrazione del Pio Istituto di Santo Spirito e degli Ospedali riuniti di Roma.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-35