Testo unicoCapo III

Art. 31

Art. 5, R. decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549.

In vigore dal 22 dic 1933
Il Ministero dell'educazione nazionale potrà, su proposta delle Facoltà di medicina e chirurgia, richiedere che ospedali, anche di città non sedi di Università, accolgano studenti o laureati per l'esercizio della pratica professionale sotto la guida dei primari ospedalieri.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-31

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