Testo unicoCapo III

Art. 34

Art. 9, R. decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549.

In vigore dal 22 dic 1933
Tutte le controversie relative alla esecuzione delle precedenti disposizioni saranno risolute, su istanza di una o di entrambe le parti, dal Regio prefetto con decreto motivato. Contro la decisione del prefetto è ammesso, entro il termine di 30 giorni, ricorso al Ministro dell'interno, il quale provvederà; d'accordo col Ministro dell'educazione nazionale, sentito, in caso di diverso parere delle due amministrazioni, il Consiglio di Stato.
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