Testo unico›Capo III
Art. 34
Art. 9, R. decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549.
In vigore dal 22 dic 1933
Tutte le controversie relative alla esecuzione delle precedenti disposizioni saranno risolute, su istanza di una o di entrambe le parti, dal Regio prefetto con decreto motivato.
Contro la decisione del prefetto è ammesso, entro il termine di 30 giorni, ricorso al Ministro dell'interno, il quale provvederà; d'accordo col Ministro dell'educazione nazionale, sentito, in caso di diverso parere delle due amministrazioni, il Consiglio di Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-34