Testo unico›Capo IV
Art. 46
Art. 67, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 11, R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1851 - Art. 8, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227.
In vigore dal 22 dic 1933
Ad ogni Università e Istituto superiore è concesso il gratuito e perpetuo uso degli immobili dello Stato posti a servizio dell'Università, e Istituto medesimo e passa, in loro proprietà tutto il relativo materiale mobile di qualsiasi natura.
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