Testo unico›Capo IV
Art. 50
Art. 163, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.
In vigore dal 22 dic 1933
Nel caso di soppressione di Università o Istituti di cui alla tabella B gli immobili dello Stato, già a servizio delle Università o Istituti medesimi, saranno destinati a scopi di pubblica istruzione, o, in genere, di cultura a vantaggio dei Comuni o delle Provincie rispettive; il materiale mobile di qualsiasi natura sarà invece dato in proprietà ad Università o Istituti di cui alle tabelle A e B o assegnato a servizio di Regi Istituti superiori con ordinamento speciale, tenuto conto del fabbisogno e della qualità del materiale medesimo.
Nel caso di soppressione parziale di Facoltà o Scuole anche appartenenti a Università o Istituti di cui alla tabella A, le disposizioni del precedente comma verranno applicate limitatamente agli immobili e al materiale mobile già a servizio delle Facoltà o Scuole soppresse.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-50