Testo unicoCapo IV

Art. 53

Art. 74, commi 1° e 2°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 40, comma 2°, R. decreto 28 agosto-1924, n. 1618 - Art. 51, commi 1° e 2°, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 8, comma R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227.

In vigore dal 27 mag 1945
Ciascun direttore di Istituto scientifico dispone liberamente dei fondi assegnati al suo istituto, con l'obbligo di rendere conto al termine dell'anno finanziario al Consiglio d'amministrazione. Tuttavia per le spese che in una sola volta eccedano lire 10.000 o che eccedano L. 5000 annue ed impegnino il bilancio per più esercizi è necessaria la preventiva approvazione del Consiglio di amministrazione. I direttori ed i professori che hanno assegni di dotazione per gabinetti scientifici sono personalmente responsabili delle eccedenze di spese, che si verifichino anno per anno sui fondi da essi amministrati, ed il Ministro dell'educazione nazionale può provvedere, d'accordo con quello delle finanze, a trattenere sugli stipendi relativi le somme necessarie a liquidare le eccedenze stesse.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "I limiti per le spese dell'amministrazione universitaria di L. 30.000 e L. 100.000 previsti dall'art. 51 del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e quegli di L. 10.000 e 5000 previsti nell'art. 53 dello stesso sono elevati rispettivamente a L. 150.000, 500.000, 50.000 e 25.000".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-53

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