Testo unicoCapo IV

Art. 54

Art. 75 R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 52, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172.

In vigore dal 22 dic 1933
I pagamenti per conto dell'Università o istituto superiore e dei singoli Istituti scientifici sono effettuati dall'economo-cassiere direttamente o a mezzo di conti correnti presso istituti di credito di notoria solidità, in base alle fatture o al nulla osta di chi ha ordinato la spesa, vistati dal rettore dell'Università o dal direttore dell'istituto superiore.
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