Testo unico›Capo IV
Art. 54
Art. 75 R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 52, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172.
In vigore dal 22 dic 1933
I pagamenti per conto dell'Università o istituto superiore e dei singoli Istituti scientifici sono effettuati dall'economo-cassiere direttamente o a mezzo di conti correnti presso istituti di credito di notoria solidità, in base alle fatture o al nulla osta di chi ha ordinato la spesa, vistati dal rettore dell'Università o dal direttore dell'istituto superiore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-54