Testo unicoCapo IV

Art. 59

Art. 10 R. decreto-legge:i luglio 1930, n. 1176 - Art. 6 R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227.

In vigore dal 22 dic 1933
( R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227). Il bilancio preventivo delle Regie Università e dei Regi Istituti superiori non è soggetto all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale, al quale sarà, inviato per conoscenza un mese prima dell'inizio dell'esercizio finanziario. Il rendiconto consuntivo e i conti di tutte le gestioni speciali sono dal presidente del Consiglio di amministrazione trasmessi direttamente alla Corte dei conti per l'esame amministrativo e la dichiarazione di regolarità. Copie del rendiconto consuntivo e dei conti speciali predetti sono trasmesse al Ministero dell'educazione nazionale per conoscenza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-59

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