Testo unico›Capo IV
Art. 60
Art. 79, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 56, R. decreto 30 novembre 1924, n. 272 - Art. 8, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227.
In vigore dal 22 dic 1933
(, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - , R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - , comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).
I rettori e direttori hanno il dovere di promuovere qualsiasi forma d'interessamento e di contribuzione finanziaria da parte di Enti o di privati a favore delle Università e Istituti cui sono rispettivamente preposti; in particolare, loro incombe l'obbligo di promuovere la formazione di consorzi allo scopo di coordinare le iniziative nel modo più utile ed efficace ai fini del mantenimento e funzionamento delle Università e Istituti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-60