Testo unicoCapo ISez. II

Art. 79

Art. 9, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1601 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176.

In vigore dal 22 dic 1933
(, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - , R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176). Qualora le nomine, in seguito al risultato dei concorsi di cui ai precedenti articoli, cadano su chi già ricopra il posto di professore di ruolo, questi conserva la propria anzianità e, il grado che occupava al momento della nuova nomina.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-79

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