Testo unico›Capo I›Sez. II
Art. 77
R. decreto 9 agosto 1929, n. 1496 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n, 1176.
In vigore dal 22 dic 1933
Coloro che in un concorso a posti di ruolo di professori di Università o di istituti superiori di istruzione siano compresi nella terna dei vincitori, sono considerati vincitori di concorso per i Regi Istituti medi d'istruzione per quella materia o gruppo di materie che sarà stabilito dal Comitato esecutivo della sezione seconda del Consiglio superiore della educazione nazionale.
Essi, pertanto, a seconda che non siano o siano di già insegnanti di ruolo nelle Scuole medie, saranno nominati o saranno ammessi al passaggio di ruolo per l'insegnamento della suddetta materia o gruppo di materie, con le norme comuni che regolano le nomine e i passaggi di ruolo degli insegnanti medi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-77