Testo unico›Capo I›Sez. II
Art. 72
Art. 4, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 5, R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176.
In vigore dal 22 dic 1933
Quando trattisi di provvedere a posti di ruolo di Scuole speciali, il Ministro, su proposta del Comitato esecutivo della prima sezione del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, indica da quali Facoltà o Scuole debbano essere fatte le designazioni di cui agli articoli precedenti.
Con ordinanza Ministeriale è stabilito, udito il Comitato esecutivo predetto, in quali casi i componenti di Scuole speciali debbano partecipare alle designazioni per i concorsi di altre Facoltà o Scuole.
Il Ministro, su proposta del Comitato stesso, può chiamare a prendere parte alle designazioni di speciali concorsi anche professori di Facoltà o Scuole alle quali non appartenga il posto messo a concorso. In tal caso i detti professori procedono alle designazioni insieme con le Facoltà o Scuole a cui appartiene il posto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-72