Testo unico›Capo I›Sez. II
Art. 67
Art. 6, R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176.
In vigore dal 31 lug 1949
Quando un posto di ruolo sia vacante da oltre un biennio, il Ministro, uditi, per la designazione della cattedra da coprire, la Facoltà interessata e il Consiglio superiore della pubblica istruzione, bandisce il concorso entro il 30 aprile.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-67