Testo unico›Capo I›Sez. II
Art. 69
Art. 5, comma 4°, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 14, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812.
In vigore dal 27 gen 1953
I concorsi proposti dalle Facoltà e Scuole interessate, ai sensi dell', nel periodo dal 16 ottobre al 15 ottobre dell'anno successivo, possono essere banditi fino a tutto il successivo mese di aprile.
Le nomine conseguenti hanno decorrenza non anteriore al 1° novembre e non posteriore al 1° dicembre. Superato questo termine, le nomine avranno effetto entro il corrispondente periodo dell'anno successivo.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 24 aprile 1947, n. 255 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il comma secondo dell'art. 65 ed il comma primo dell'art. 69 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono modificati nel senso che, agli effetti dei concorsi da indirsi entro il mese di aprile, sono valide le proposte formulate dalle Facolta' o Scuole interessate fino a tutto il 30 novembre dell'anno precedente".
- Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 24 aprile 1947, n. 255, come modificato dalla L. 18 dicembre 1952, n. 2754, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il comma secondo dell'art. 65 ed il comma primo dell'art. 69 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono modificati nel senso che, agli effetti dei concorsi da indirsi entro il mese di marzo, sono valide le proposte formulate dalle Facolta' o Scuole interessate fino a tutto il 31 dicembre dell'anno precedente".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-69