Testo unico›Capo I›Sez. II
Art. 64
Art. 82, lettera c, R. decreto 30 settembre 1923, n 2102.
In vigore dal 22 dic 1933
Per le Università e gli Istituti di cui alla tabella B, esclusi gli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, i ruoli organici dei posti di professore per ciascuna Facoltà o Scuola sono determinati nella convenzione relativa al mantenimento dell'Università o Istituto. Il numero dei posti deve essere tale da assicurare l'efficace funzionamento della Facoltà o Scuola medesima.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-64