Testo unico›Capo I›Sez. II
Art. 68
Art. 1, R. decreto-legge 4 settembre 1925, 1604 - Art. 5, comma 3°, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176.
In vigore dal 27 mag 1945
Salvo il disposto dell', ove una Facoltà o una Scuola deliberino di provvedere con nuova nomina a un posto vacante, propongono al Ministro l'apertura del concorso.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 5 APRILE 1945, N. 238.
Il concorso è aperto a tutti con bando che viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno e nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale almeno due mesi prima della scadenza. Il concorso è per titoli: tuttavia la Commissione giudicatrice può richiedere ai concorrenti una prova dell'attitudine didattica, e, occorrendo, anche una. prova pratica.
Quando le deliberazioni delle Facoltà o Scuole riguardino nuove nomine da farsi per concorso, esse devono essere approvate dal Consiglio superiore dell'educazione nazionale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-68