Testo unicoCapo ISez. II

Art. 73

Articoli 5 e 7, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176.

In vigore dal 15 nov 1994
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 09 MAGGIO 1994, N. 608. La Commissione, con motivata relazione, propone al più tre candidati che essa ritenga degni di coprire il posto messo a concorso, graduandoli in ordine di merito, e non mai alla pari. La relazione deve essere integralmente pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale. Il Ministro, sentito il parere del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, sulla regolarità degli atti, decide della loro approvazione. Dopo di che comunica alla Facoltà o alla Scuola interessata i nomi dei candidati proposti dalla Commissione. La Facoltà o la Scuola con il voto della maggioranza assoluta dei professori di ruolo presenti alla seduta designa al Ministro per la nomina uno dei candidati proposti dalla Commissione. E il Ministro, constatata la regolarità della procedura, dà corso, con suo decreto, alla nomina stessa se il designato sia il primo della graduatoria, quando trattisi di provvedere a posti di Regie Università o di Regi Istituti superiori. Qualora la designazione della Facoltà o della Scuola cada sul secondo o sul terzo della graduatoria proposta dalla Commissione giudicatrice, la nomina non può essere approvata ed effettuata se non quando chi preceda nella graduatoria stessa rifiuti la nomina o la consegna presso altra Facoltà o Scuola o altro Istituto, ovvero quando egli sia già professore di ruolo in un Istituto di grado universitario.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-73

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