Testo unicoCapo ISez. II

Art. 76

Art. 6, R. decreto- legge 4 settembre 1925, n. 1604 -- Art. 7. R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 - Art. 3, R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 38 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1920, n. 1176

In vigore dal 28 dic 1969
Dell'esito del concorso, dopo le deliberazioni della Facoltà o della Scuola per le quali il concorso stesso fu bandito, ed entro un biennio dalla data di approvazione degli atti del concorso stesso, possono valersi le altre Facoltà o Scuole, designando al Ministro, per la nomina, con le modalità e le condizioni di cui ai precedenti articoli, uno fra i candidati proposti dalla Commissione giudicatrice, che non sia stato nominato al posto messo a concorso, o che, già scelto da una Facoltà o da una Scuola, non abbia rifiutato la nomina stessa. Qualora ai vincitori di concorsi a posti di Regie Università o di Regi Istituti superiori non sia offerta la nomina in Università o Istituti superiori il Ministro può, dopo un mese ed entro un biennio dall'approvazione totale o parziale della graduatoria, con le modalità di cui all'ultimo comma dell', nominare i vincitori suddetti al posto per cui fu bandito il concorso, o a un posto della stessa materia in altre Regie Università o Regi Istituti superiori che abbiano chiesto senza effetto l'apertura del concorso per la materia stessa nell'anno precedente all'approvazione del concorso espletato.

Note all'articolo

  • La L. 11 dicembre 1969, n. 910 ha disposto (con l'art. 4, comma 4) che "La validita' delle terne dei vincitori di concorso a cattedra universitaria prevista dall'articolo 76 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e' prorogata di un anno".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-76

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