Testo unico›Capo I›Sez. II
Art. 76
Art. 6, R. decreto- legge 4 settembre 1925, n. 1604 -- Art. 7. R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 - Art. 3, R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 38 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1920, n. 1176
In vigore dal 28 dic 1969
Dell'esito del concorso, dopo le deliberazioni della Facoltà o della Scuola per le quali il concorso stesso fu bandito, ed entro un biennio dalla data di approvazione degli atti del concorso stesso, possono valersi le altre Facoltà o Scuole, designando al Ministro, per la nomina, con le modalità e le condizioni di cui ai precedenti articoli, uno fra i candidati proposti dalla Commissione giudicatrice, che non sia stato nominato al posto messo a concorso, o che, già scelto da una Facoltà o da una Scuola, non abbia rifiutato la nomina stessa.
Qualora ai vincitori di concorsi a posti di Regie Università o di Regi Istituti superiori non sia offerta la nomina in Università o Istituti superiori il Ministro può, dopo un mese ed entro un biennio dall'approvazione totale o parziale della graduatoria, con le modalità di cui all'ultimo comma dell', nominare i vincitori suddetti al posto per cui fu bandito il concorso, o a un posto della stessa materia in altre Regie Università o Regi Istituti superiori che abbiano chiesto senza effetto l'apertura del concorso per la materia stessa nell'anno precedente all'approvazione del concorso espletato.
Note all'articolo
- La L. 11 dicembre 1969, n. 910 ha disposto (con l'art. 4, comma 4) che "La validita' delle terne dei vincitori di concorso a cattedra universitaria prevista dall'articolo 76 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e' prorogata di un anno".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-76