Testo unicoCapo ISez. II

Art. 65

Art. 22, comma 3°, e 24, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Art. 5, commi 1° e 2, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 - Art. 4, commi 1°, e 2°, decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176.

In vigore dal 27 gen 1953
Ai posti vacanti presso ciascuna Facoltà o Scuola si provvede con nuove nomine o con trasferimenti. Salvo il disposto del comma successivo, spetta alla Facoltà o Scuola di deliberare sul modo di provvedere stabilmente ai posti disponibili. Le relative deliberazioni debbono essere prese non oltre il 15 ottobre, quando trattisi di nuove nomine da farsi per concorso, non oltre il 15 novembre nei casi di trasferimento o di nomina a norma dell'. I posti stabiliti nel ruolo organico di ciascun Istituto superiore di scienze economiche e commerciali sono riservati agli insegnamenti di materie fondamentali. Gli insegnamenti complementari non possono essere coperti da professori di ruolo se non quando, con le norme dell', comma secondo, per dotazione speciale di Enti o di privati e senza aggravio per lo Stato, sia istituito un corrispondente posto nel ruolo organico dell'Istituto.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 24 aprile 1947, n. 255 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il comma secondo dell'art. 65 ed il comma primo dell'art. 69 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono modificati nel senso che, agli effetti dei concorsi da indirsi entro il mese di aprile, sono valide le proposte formulate dalle Facolta' o Scuole interessate fino a tutto il 30 novembre dell'anno precedente".
  • Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 24 aprile 1947, n. 255, come modificato dalla L. 18 dicembre 1952, n. 2754, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il comma secondo dell'art. 65 ed il comma primo dell'art. 69 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono modificati nel senso che, agli effetti dei concorsi da indirsi entro il mese di marzo, sono valide le proposte formulate dalle Facolta' o Scuole interessate fino a tutto il 31 dicembre dell'anno precedente".

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-65

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