Testo unico›Capo I›Sez. II
Art. 84
Art. - 23, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176.
In vigore dal 22 dic 1933
I professori di ruolo, ancorchè alla loro cattedra siano addetti aiuti, assistenti o lettori, hanno obbligo di dedicare al proprio insegnamento, sotto forma sia di lezioni cattedratiche sia di esercitazioni, tante ore settimanali, quante la natura e l'estensione dell'insegnamento stesso richiedano; di osservare l'orario scolastico prestabilito; di attendere alla direzione dei gabinetti, istituti, cliniche, laboratori e simili, annessi alle loro cattedre; di partecipare alle funzioni accademiche e a quelle ad esse connesse, cui siano chiamati, e cioè adunanze di Consigli delle Università o Istituti, Commissioni per prove di profitto o per esami di laurea o diploma, e per esami di Stato. Commissioni per nomine di professori di ruolo o per abilitazioni alla libera docenza, Commissioni giudicatrici di concorsi a cattedre d'Istituti medi d'istruzione e simili.
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