Testo unico›Capo I›Sez. II
Art. 85
Art. 24, comma 2°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176.
In vigore dal 22 dic 1933
Ai professori è garantita libertà d'insegnamento; ma essi hanno l'obbligo di uniformarsi alle deliberazioni della Facoltà o Scuola, per quanto concerne il coordinamento dei rispettivi programmi.
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