Testo unicoCapo ISez. II

Art. 89

Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 21, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227.

In vigore dal 10 feb 2006
Le punizioni, di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 dell', si applicano secondo i casi e le circostanze, per le seguenti mancanze: a) grave insubordinazione; b) abituale mancanza ai doveri di ufficio; c) abituale irregolarità di condotta; d) atti in genere, che comunque ledano la dignità o l'onore del professore. La punizione di cui al n. 2 importa, oltre la perdita degli emolumenti, l'esonero dell'insegnamento, dalle funzioni accademiche e da quelle ad esse connesse, e la perdita, ad ogni, effetto, dell'anzianità per tutto il tempo della sua durata. Il professore che sia incorso nella punizione medesima non può per dieci anni solari essere nominato rettore di Università o direttore di Istituzione universitaria. Dette punizioni sono inflitte dal Ministro su conforme parere di una Corte di disciplina, composta del Sottosegretario di Stato dell'educazione nazionale che la presiede, e di otto membri eletti nel proprio seno dalla prima sezione del Consiglio superiore, i quali durano in carica un biennio e possono essere confermati. La Corte di disciplina è costituita con decreto Reale, su proposta del Ministro dell'educazione nazionale. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno cinque membri del collegio. All'incolpato deve essere fatta la contestazione degli addebiti e prefisso un termine per la presentazione delle sue deduzioni. Egli ha diritto di essere sentito personalmente dalla Corte di disciplina.

Note all'articolo

  • Il Regio D.L. 21 settembre 1938, n. 1673, convertito senza modificazioni dalla L. 16 gennaio 1939, n. 289, ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che la Corte di disciplina per i professori universitari, prevista dal presente articolo, e' soppressa dal 7 novembre 1938.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-89

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