Testo unico›Capo I›Sez. II
Art. 91
Art. 31, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176.
In vigore dal 22 dic 1933
Il rettore o direttore può ordinare la temporanea chiusura dei corsi; che diano occasione a gravi inconvenienti di qualsiasi natura o a disordini.
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