Testo unicoCapo ISez. II

Art. 93

Art. 85, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 5, comma ultimo, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 19, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227.

In vigore dal 22 dic 1933
I professori di ruolo possono col loro consenso essere trasferiti ad un posto, della stessa materia. Essi possono inoltre essere trasferiti ad un posto di diversa materia, quando siano stati titolari della materia stessa, ovvero siano stati compresi da non oltre un biennio in una terna di concorso a cattedra di quella materia, ovvero quando dovrebbero assumere l'insegnamento di materia che costituisca una parte di quella da loro insegnata. I professori di ruolo, all'infuori dei casi contemplati nel comma precedente, possono essere trasferiti a un posto di materia diversa quando siano professori ordinari, ovvero quando abbiano tenuto per almeno un triennio l'incarico di quella materia. Ogni trasferimento è disposto su deliberazione adottata dalla Facoltà o Scuola competente col voto della maggioranza assoluta dei professori di ruolo appartenenti alla Facoltà o Scuola medesima; ma, per i trasferimenti di cui al precedente comma, sulla deliberazione dev'essere sentito il parere del Consiglio superiore dell'educazione nazionale. A posti vacanti presso Università o Istituti, di cui alla tabella A e alla tabella B possono essere trasferiti, con l'osservanza delle norme del presente articolo, anche professori di ruolo appartenenti ad Università o Istituti liberi. Il Ministro, udito il parere del Consiglio superiore, può differire o non consentire trasferimenti di professori, quando ciò sia opportuno nell'interesse degli studi. Non è dovuta ai professori alcuna indennità di trasferimento a carico del bilancio dello Stato. I trasferimenti hanno decorrenza non anteriore al 1° novembre e non posteriore al 1° dicembre di ciascun anno.
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