Testo unico›Capo I›Sez. II
Art. 88
Art. 28, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 6, decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176.
In vigore dal 22 dic 1933
La censura è una dichiarazione di biasimo per mancanze ai doveri d'ufficio o per irregolare condotta, che non costituiscano grave insubordinazione e che non siano tali da ledere la dignità e l'onore del professore.
Essa è inflitta per iscritto dal Ministro o dal rettore dell'Università o direttore dell'Istituto, udite le giustificazioni del professore. Contro tale punizione, se inflitta dal rettore o direttore, è ammesso, entro quindici giorni dalla notificazione, ricorso al Ministro, che decide con provvedimento definitivo.
La censura, ai rettori e direttori è inflitta esclusivamente dal Ministro.
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