Testo unicoCapo ISez. II

Art. 86

Art. 25, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176.

In vigore dal 22 dic 1933
I professori hanno obbligo di risiedere stabilmente nella sede dell'Università o Istituto cui appartengono. Possono tuttavia essere autorizzati dal rettore o direttore, udito il Consiglio di Facoltà o Scuola, a risiedere in località prossima, ove ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento dei loro doveri d'ufficio.
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