Testo unico›Capo I›Sez. II
Art. 86
143 / 334Art. 25, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176.
In vigore dal 22 dic 1933
I professori hanno obbligo di risiedere stabilmente nella sede dell'Università o Istituto cui appartengono.
Possono tuttavia essere autorizzati dal rettore o direttore, udito il Consiglio di Facoltà o Scuola, a risiedere in località prossima, ove ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento dei loro doveri d'ufficio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-86