Testo unicoCapo ISez. II

Art. 98

Art. 6, R. decreto-legge 3 . luglio 1930, n. 1176 - Art. 20, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227.

In vigore dal 22 dic 1933
(, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - , R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227). I professori italiani, i quali, presso Università estere legalmente riconosciute, esercitino l'insegnamento come professori di ruolo ovvero mediante impegno contrattuale della durata di almeno un triennio, possono, quando siano riusciti vincitori in un concorso a cattedre d'insegnamento in Istituti italiani d'istruzione superiore, ottenere il trasferimento a un posto della stessa o, di altra materia nei detti Istituti, secondo le norme che regolano i trasferimenti dei professori universitari. Per i professori anzidetti, quando siano trasferiti o nominati a posti di ruolo in Istituti italiani d'istruzione superiore, il servizio prestato in Università estere alle condizioni di cui al comma precedente è computato, agli effetti dell'anzianità e della carriera, allo stesso modo che se fosse stato prestato in Istituti italiani d'istruzione superiore. Il servizio predetto è computabile per la pensione, a condizione che sia versata all'Erario la ritenuta straordinaria del sei per cento sullo stipendio spettante all'atto della domanda per un periodo di tempo pari a quello valutabile.
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