Testo unico›Capo I›Sez. II
Art. 102
Art. 33, commi 3° e 4°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176.
In vigore dal 22 dic 1933
Ai professori non compete alcuno speciale assegno per direzione di gabinetti, istituti, cliniche, laboratori e simili.
In occasione di provvedimenti adottati a norma degli per coprire con nuove nomine o con trasferimenti posti di ruolo vacanti, può ai professori nominati o trasferiti attribuirsi per titoli speciali un assegno personale a carico del bilancio dell'Università o Istituto e non valutabile agli effetti della pensione. La relativa deliberazione è presa dal Consiglio d'amministrazione, uditi il senato accademico e il Consiglio della Facoltà o Scuola competente, ed è soggetta all'approvazione del Ministro dell'educazione nazionale, di concerto con quello delle finanze.
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