Testo unico›Capo I›Sez. II
Art. 106
Art. 22, comma 3°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 19, comma 3°, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176.
In vigore dal 22 dic 1933
Sono vietati i comandi dei professori di ruolo da una ad altra Università o Istituto.
Ai professori di ruolo possono tuttavia essere affidati speciali incarichi di studi e direzioni di uffici, con le norme di cui all' del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-106