Testo unicoCapo ISez. II

Art. 105

Art. 7, R. decreto-legge febbraio 1926, n. 119 Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176.

In vigore dal 5 giu 1948
(, R. decreto-legge febbraio 1926, n. 119 - , R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176). È in facoltà dell'Amministrazione di consentire il cumulo dell'ufficio di professore di ruolo di Università o di Istituto superiore con quello di ufficiale superiore del Regio Esercito, della Regia Marina e della Regia Aeronautica, quando trattisi d'insegnamenti che, di comune accordo fra il Ministro dell'educazione nazionale e il Ministro da cui l'ufficiale dipende, siano riconosciuti attinenti con le, materie professionali proprie dell'arma cui l'ufficiale appartiene. Il consenso di cui al precedente comma deve essere dato dal Ministro dell'educazione nazionale e dal Ministro da cui dipende l'ufficiale, e può in qualunque momento essere revocato, salvo il diritto di chi è investito dei due uffici di optare per uno di essi. Qualora all'ufficiale sia assegnata, in tale sua qualità, una sede che non gli consenta di adempiere ai suoi obblighi di professore, il Ministro dell'educazione nazionale potrà collocarlo in congedo senza stipendio e assegni per un periodo di tempo non superiore ad un biennio. Qualora al termine di questo, l'ufficiale non abbia ottenuta una sede che gli consenta di esercitare i due uffici, deve optare per uno di essi, cessando altrimenti dall'ufficio di professore. Durante il periodo di congedo si provvede all'insegnamento con supplenza a carico del bilancio dello Stato. Finché l'ufficiale è in servizio attivo permanente percepisce, nella sua qualità di professore, trattamento economico pari ad un terzo dello stipendio iniziale previsto dalle vigenti disposizioni per i professori straordinari delle università e degli istituti superiori.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 16 aprile 1948, n. 491 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° ottobre 1945.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-105

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