Testo unico›Capo I›Sez. II
Art. 101
Tab. E, nota n. 4, allegata al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 3, 2° comma, R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2656.
In vigore dal 22 dic 1933
Ai professori di ruolo delle Università e degli Istituti superiori di cui alla tabella B e delle Università e Istituti superiori liberi, ove siano trasferiti in Università o Istituti superiori di cui alla tabella A, vengono attribuiti, in base alle disposizioni contenute nel R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, grado e stipendio corrispondenti agli anni di servizio prestati in qualità di professori universitari di ruolo.
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