Testo unicoCapo ISez. II

Art. 100

Articoli 14, 2° comma, e 84, 1° e 2° comma, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Articoli 2, 2° e 3° comma,e R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744 - Art. 41, 1° comma, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Art. 11, 2° comma, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Articoli 17, 2°, 3° e 4° comma, 22 e 23, R. decreto legge 27 ottobre 1927, n. 2135.

In vigore dal 22 dic 1933
Per i professori di ruolo appartenenti alle Università ed agli Istituti superiori di cui alla tabella A la spesa relativa al trattamento economico ed al trattamento di quiescenza è a carico del bilancio dello Stato. È altresì a carico del bilancio dello Stato il trattamento economico e di quiescenza dei professori titolari dei posti istituiti in dette Università e Istituti a sensi del secondo comma dell'; l'Università o Istituto verserà peraltro annualmente l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti a ciascuno dei detti professori, nonché l'ammontare delle ritenute che sugli stipendi dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro. Per i professori di ruolo appartenenti alle Università e agli Istituti superiori di cui alla tabella B, ivi compresi i Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, la spesa relativa al trattamento economico è a carico del bilancio di ciascuna Università o Istituto. Per gli stessi Professori l'onere del trattamento di quiescenza, tranne che per i Regi Istituti superiori d'ingegneria di Genova e di Torino, è a carico del bilancio dello Stato, al quale le Università e gli Istituti verseranno le ritenute che dovranno essere fatte sugli stipendi in conto entrate del Tesoro.
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