Testo unicoCapo ISez. II

Art. 95

Art. 21, commi 1° e 2°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 18, commi 1° e 2°, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2112.

In vigore dal 22 dic 1933
(, commi 1° e 2°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - , commi 1° e 2°, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172). Tutti i provvedimenti che riguardano i trasferimenti di professori sono adottati con decreto del Ministro; e tutti gli atti relativi debbono essere integralmente pubblicati nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale.
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