Testo unico›Capo I›Sez. II
Art. 95
Art. 21, commi 1° e 2°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 18, commi 1° e 2°, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2112.
In vigore dal 22 dic 1933
(, commi 1° e 2°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - , commi 1° e 2°, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172).
Tutti i provvedimenti che riguardano i trasferimenti di professori sono adottati con decreto del Ministro; e tutti gli atti relativi debbono essere integralmente pubblicati nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-95