Testo unico›Capo I›Sez. II
Art. 94
Art. 18, R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176.
In vigore dal 22 dic 1933
Su proposta della Facoltà o Scuola competente e col consenso del titolare, può essere modificata la denominazione di un insegnamento coperto da un professore di ruolo.
In tal caso il Consiglio superiore dell'educazione nazionale, nell'esprimere il proprio avviso circa la modificazione dello statuto, dovrà altresì pronunziarsi intorno alla trasferibilità del professore.
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