Testo unico›Capo I›Sez. II
Art. 96
Art. 1, R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2321 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 68, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227.
In vigore dal 22 dic 1933
Con decreto del Ministro dell'educazione nazionale possono essere messi a disposizione del Ministro degli affari esteri professori di ruolo delle Regie Università e dei Regi Istituti d'istruzione superiore per insegnamenti o per altri uffici scientifici presso Università o Istituti superiori all'estero, sia nazionali che dipendenti da Governi stranieri, conservando la loro qualità di professori di ruolo in servizio attivo agli effetti della carriera e del trattamento economico.
La supplenza negli insegnamenti, di cui i professori anzidetti sono titolari, sarà a carico del bilancio dello Stato a norma dell'.
Agli scopi indicati nei commi precedenti si provvede di concerto col Ministro delle finanze con i fondi di cui all'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-96